gen26th
martedì, gennaio 26th, 2010
° Quando gli interventi iniziano ° in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo, i° soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, ° devono comunicare all´Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d´imposta nel quale gli stessi non sono terminati.
° A fine dicembre l´Agenzia delle Entrate ha° approvato un nuovo provvedimento con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di detto modello e ha° reso disponibile sul proprio sito Internet il software “IRE2009″ per la trasmissione dei dati richiesti.
I soggetti con lavori iniziati nel 2009, che proseguono nel 2010, avranno tempo fino al prossimo 31 marzo ‘10 per inviare° in via telematica all´Agenzia delle Entrate, la comunicazione° contenente l´ammontare delle spese sostenute nel 2009.
RIFERIMENTI° NORMATIVI:
ART. 29 DL 185/08
PROVV. A.D.E. 6/5/09 E 21/12/09
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ott27th
martedì, ottobre 27th, 2009
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga al 15 dicembre 2009 del termine per l’invio da parte degli enti associativi del modello EAS.
L’art. 30 DL 185/08 subordina l’applicazione da parte degli enti non commerciali delle agevolazioni fiscali, oltre al rispetto di determinati requisiti, anche alla presentazione del° modello EAS.°
A breve l’Agenzia delle Entrate fornirà ulteriori chiarimenti relativamente alla presentazione del modello.
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apr29th
mercoledì, aprile 29th, 2009
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 26/3/09 diventa operativa, a decorrere dal 28/4/09, ° la possibilità di differire l´esigibilità dell´IVA relativamente alle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.
A CHI SI RIVOLGE LA NORMA
Ammesse all’esigibilità differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (la nuova disposizione non può essere applicata se l´acquirente/committente è un soggetto privato), da parte di soggetti Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato – o, nel caso di inizio attività , prevedano di ° realizzare un volume d’affari non superiore a 200mila euro.
°
COME “DIFFERIRE” L’ESIGIBILITà€ DELL’IVA
La fattura relativa all’operazione per cui si vuole fruire dell’Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l’indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del DL 185/2008.° La mancata annotazione produrrà l’assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie. QUANDO DIVENTA ESIGIBILE L’IVA
L’imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per l’acquirente o committente) all’atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.
Scatta in ogni caso l’obbligo di versamento dell’imposta, a prescindere dall’incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Eccezione alla regola, l’assoggettamento del cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali.QUALI GLI ADEMPIMENTI
Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad adempiere agli obblighi prescritti dal decreto Iva (fatturazione e registrazione). Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell’imposta, l’operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’Iva diviene esigibile (per il pagamento o il trascorrere dell’anno).
SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 200 MILA EURO
L’Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata secondo le regole generali. ° °
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gen29th
giovedì, gennaio 29th, 2009
In sede di conversione del decreto “anti-crisi” è confermato l’obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Le società già costituite (al 29/11/08) dovranno comunicare l’indirizzo di PEC entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto 185/2008.
I professionisti iscritti in Albi ed Elenchi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/2009.
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dic1st
lunedì, dicembre 1st, 2008
° °
A decorrere dal 2008 la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico sarà subordinata all´autorizzazione da parte delle Entrate.
Infatti dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009 sarà possibile presentare, telematicamente, un´istanza, (utilizzando un modello che verrà approvato con provvedimento del direttore dell´Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra) nella quale dovrà essere indicato il numero di rate annuali di ripartizione della detrazione. Le istanze verranno accolte dalle Entrate in base all´ordine cronologico di invio e fino ad esaurimento fondi.
Gli stanziamenti statali sono 82,70 milioni di euro per le detrazioni 2008, 185,90 milioni di euro per quelle del 2009 e 314,80 milioni di euro per il 2010. °
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