mag21st
lunedì, maggio 21st, 2007
Con un comunicato stampa del 7 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate° (anticipando il contenuto di uno specifico Provvedimento), tenuto conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità al tavolo tecnico istituito dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze, in considerazione della complessità delle novità introdotte e il forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione, ha annunciato la proroga dei termin entro i quali provvedere all’invio telematico del modello Unico 2007.
Nessuna modifica relativamente ai termini di versamento, che rimangono fissati, in linea generale, al 18 giugno 2007 e al 16 luglio 2007 (con la maggiorazione dello 0,4%).
Inoltre piccola proroga al 15 giugno 2007 per il modello 730/2007.
Di seguito il nuovo calendario delle scadenze:
- 15 giugno 2007 – breve differimento della possibilità di prestare l’assistenza fiscale mediante l’accettazione fino a tale data del modello 730;
- 2 luglio 2007 – termine per la presentazione del modello Unico 2007 cartaceo a banche e posta (per le persone fisiche non Iva);
- 31 luglio 2007 - termine per l’invio telematico del modello Unico 2007 telematico per persone fisiche non Iva, soggetti non partecipanti a società di pesone, associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza;
- 10 settembre 2007 – slitta a questa data il termine per l’invio telematico di Unico 2007 da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonchè per i predetti soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell’arco temporale tra il 1 maggio e il 9 settembre 2007;
- 25 settembre 2007 – slitta a questa data il termine per l’invio telematico di Unico 2007 da parte di persone fisiche titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione e da parte di società di persone, associazioni fra professionisti, società semplici e soggetti equiparati.
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mag7th
lunedì, maggio 7th, 2007
Con provvedimento in data 26 aprile 2007 l´Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per la liquidazione ed il versamento dell´imposta.
Dal 1 maggio 2007 il versamento può essere effettuato tramite il modello F24, senza la necessità , come era in passato, che il Comune abbia preventivamente sottoscritto la convenzione con l´Agenzia delle Entrate.°
Oggi è ad esclusiva discrezione del contribuente la scelta della modalità con la quale effettuare il versamento dell´ICI (bollettino di conto corrente postale o modello F24).
Utilizzando il modello F24, quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, potrà essere compensato con le modalità previste dall´art. 17 del D.Lgs. 241/97.
E´ espressamente esclusa la compensazione con crediti relativi ai tributi ed alle altre entrate locali.Il provvedimento precisa inoltre che i soggetti titolari di partita IVA che intendono utilizzare il modello F24 devono obbligatoriamente utilizzare le modalità telematiche.
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mag1st
martedì, maggio 1st, 2007
Con la circolare 24/E l´Agenzia delle Entrate specifica le modalità applicative relative alla nuova detrazione d´imposta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con apparecchi di classe energetica non inferiore a A+ prevista dall´art. 1 comma 353 della legge 296/2006.
La detrazione, prevista per il solo periodo d´imposta 2007, è pari al 20% dei costi sostenuti fino alla soglia massima di detrazione pari a 200,00 euro per ciascun apparecchio.
Per il riconoscimento della detrazione è necessario:
-° ° ° ° ° ° ° fattura o scontrino recante i dati identificativi dell´acquirente (scontrino parlante);
-° ° ° ° ° ° ° classe energetica dell´elettrodomestico acquistato non inferiore ad A+;
-° ° ° ° ° ° ° autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell´Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell´apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. A tal fine dovrà essere indicata l´impresa o l´ente a cui è stato conferito l´apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.
La circolare precisa inoltre che anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell´apparecchiatura dismessa possono essere considerati ai fini della determinazione dell´importo detraibile, purchè debitamente documentati.
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