Mag21st
Lunedì, Maggio 21st, 2007
Con un comunicato stampa del 7 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate (anticipando il contenuto di uno specifico Provvedimento), tenuto conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità al tavolo tecnico istituito dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze, in considerazione della complessità delle novità introdotte e il forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione, ha annunciato la proroga dei termin entro i quali provvedere all’invio telematico del modello Unico 2007.
Nessuna modifica relativamente ai termini di versamento, che rimangono fissati, in linea generale, al 18 giugno 2007 e al 16 luglio 2007 (con la maggiorazione dello 0,4%).
Inoltre piccola proroga al 15 giugno 2007 per il modello 730/2007.
Di seguito il nuovo calendario delle scadenze:
- 15 giugno 2007 - breve differimento della possibilità di prestare l’assistenza fiscale mediante l’accettazione fino a tale data del modello 730;
- 2 luglio 2007 - termine per la presentazione del modello Unico 2007 cartaceo a banche e posta (per le persone fisiche non Iva);
- 31 luglio 2007 - termine per l’invio telematico del modello Unico 2007 telematico per persone fisiche non Iva, soggetti non partecipanti a società di pesone, associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza;
- 10 settembre 2007 - slitta a questa data il termine per l’invio telematico di Unico 2007 da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonchè per i predetti soggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell’arco temporale tra il 1 maggio e il 9 settembre 2007;
- 25 settembre 2007 - slitta a questa data il termine per l’invio telematico di Unico 2007 da parte di persone fisiche titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione e da parte di società di persone, associazioni fra professionisti, società semplici e soggetti equiparati.
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Mag7th
Lunedì, Maggio 7th, 2007
Con provvedimento in data 26 aprile 2007 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per la liquidazione ed il versamento dell’imposta.
Dal 1 maggio 2007 il versamento può essere effettuato tramite il modello F24, senza la necessità, come era in passato, che il Comune abbia preventivamente sottoscritto la convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Oggi è ad esclusiva discrezione del contribuente la scelta della modalità con la quale effettuare il versamento dell’ICI (bollettino di conto corrente postale o modello F24).
Utilizzando il modello F24, quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, potrà essere compensato con le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
E’ espressamente esclusa la compensazione con crediti relativi ai tributi ed alle altre entrate locali.Il provvedimento precisa inoltre che i soggetti titolari di partita IVA che intendono utilizzare il modello F24 devono obbligatoriamente utilizzare le modalità telematiche.
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Mag1st
Martedì, Maggio 1st, 2007
Con la circolare 24/E l’Agenzia delle Entrate specifica le modalità applicative relative alla nuova detrazione d’imposta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con apparecchi di classe energetica non inferiore a A+ prevista dall’art. 1 comma 353 della legge 296/2006.
La detrazione, prevista per il solo periodo d’imposta 2007, è pari al 20% dei costi sostenuti fino alla soglia massima di detrazione pari a 200,00 euro per ciascun apparecchio.
Per il riconoscimento della detrazione è necessario:
- fattura o scontrino recante i dati identificativi dell’acquirente (scontrino parlante);
- classe energetica dell’elettrodomestico acquistato non inferiore ad A+;
- autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. A tal fine dovrà essere indicata l’impresa o l’ente a cui è stato conferito l’apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.
La circolare precisa inoltre che anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell’apparecchiatura dismessa possono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo detraibile, purchè debitamente documentati.
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