Archive for the 'Fisco' Category

Mag7th

Versamento ICI e modello F24

Lunedì, Maggio 7th, 2007

Con provvedimento in data 26 aprile 2007 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per la liquidazione ed il versamento dell’imposta.

Dal 1 maggio 2007 il versamento può essere effettuato tramite il modello F24, senza la necessità, come era in passato, che il Comune abbia preventivamente sottoscritto la convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 

Oggi è ad esclusiva discrezione del contribuente la scelta della modalità con la quale effettuare il versamento dell’ICI (bollettino di conto corrente postale o modello F24).

Utilizzando il modello F24, quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, potrà essere compensato con le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97.

E’ espressamente esclusa la compensazione con crediti relativi ai tributi ed alle altre entrate locali.Il provvedimento precisa inoltre che i soggetti titolari di partita IVA che intendono utilizzare il modello F24 devono obbligatoriamente utilizzare le modalità telematiche.

Mag1st

detrazione d’imposta sostituzione frigoriferi

Martedì, Maggio 1st, 2007

Con la circolare 24/E l’Agenzia delle Entrate specifica le modalità applicative relative alla nuova detrazione d’imposta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con apparecchi di classe energetica non inferiore a A+ prevista dall’art. 1 comma 353 della legge 296/2006.

La detrazione, prevista per il solo periodo d’imposta 2007, è pari al 20% dei costi sostenuti fino alla soglia massima di detrazione pari a 200,00 euro per ciascun apparecchio.

Per il riconoscimento della detrazione è necessario:

-        fattura o scontrino recante i dati identificativi dell’acquirente (scontrino parlante);

-        classe energetica dell’elettrodomestico acquistato non inferiore ad A+;

-        autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. A tal fine dovrà essere indicata l’impresa o l’ente a cui è stato conferito l’apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.

La circolare precisa inoltre che anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell’apparecchiatura dismessa possono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo detraibile, purchè debitamente documentati.

Apr24th

autocarri equiparati alle autovetture

Martedì, Aprile 24th, 2007

Con provvedimento in data 6/12/2006 l’Agenzia delle Entrate individua se un veicolo pur immatricolato come autocarro viene equiparato fiscalmente ad un’autovettura, con l’applicazione delle limitazioni previste ai fini IVA e imposte dirette.

I criteri con i quali il provvedimento individua gli autocarri da trattare fiscalmente come autovetture sono:

* il codice carrozzeria che deve essere FO;

* il numero dei posti che deve essere almeno di quattro;

* il rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo che deve essere uguale o superiore a  180.

Gli autoveicoli che rispondono a tutti e tre i criteri sono fiscalmente equiparati alle autovetture.I dati per individuare i veicoli interessati dal provvedimento in esame possono essere desunti dalla carta di circolazione del veicolo:

Categoria del veicolo:    J          N1

Codice carrozzeria:      J.2        FO (effe zero)

Numero posti:             S.1       almeno 4

Potenza motore (Pt)     P.2

Il provvedimento precisa che potranno essere emanate successive disposizioni finalizzate ad individuare i veicoli ai quali non è applicabile lo stesso provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone, e ad individuare veicoli ai quali si estende l’applicazione anche se non rientrano nei paramenti sopra individuati, nei casi in cui comunque consentono il trasporto privato di persone.  

Apr3rd

società non operative

Martedì, Aprile 3rd, 2007

 

Nel corso del 2006 la disciplina delle società non operative  è stata dapprima oggetto di modifiche da parte del DL n. 223/2006, che ha innalzato le percentuali per l’individuazione del ricavo minimo  e le percentuali per il calcolo del reddito minimo e successivamente con il comma 109 della legge n. 296/2006 che ha introdotto ulteriori modifiche consistenti nella riduzione delle percentuali per la determinazione dei ricavi minimi riferite agli immobili uso ufficio (categoria A/10) e a quelli ad uso abitativo acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 esercizi precedenti; inoltre è stata estesa anche all’IRAP la disciplina delle società di comodo. È stata infine introdotta una disciplina finalizzata ad agevolare lo scioglimento o la trasformazione in società semplice per le società risultate non operative nel periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 o per quelle che si trovavano a tale data nel primo periodo d’imposta.  Importanti sono inoltre le limitazioni all’utilizzo del credito IVA che sono state inserite. Infatti, per la società non operativa, il credito IVA risultante dalla dichiarazione non può essere rimborsato, né utilizzato in compensazione nel mod. F24.Inoltre qualora la società risulti “non operativa ai fini IVA” per tre periodi d’imposta il credito IVA emergente nella dichiarazione risulta “perso” definitivamente.      

Mar27th

Ritornano le detrazioni

Martedì, Marzo 27th, 2007

A decorrere dal 2007, per effetto di quanto stabilito dal comma 6, Legge n. 296/2006 la struttura dell’IRPEF incentrata sull’applicazione di deduzioni è stata modificata. Sono state infatti reintrodotte le detrazioni d’imposta per i familiari a carico e per le varie categorie di reddito. All’art. 12 del Tuir viene confermato che per essere qualificato “fiscalmente a carico”, un soggetto non deve possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51. Questo limite di reddito è fissato con riferimento all’intero anno. Viene inoltre confermato che le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni per l’attribuzione fino a quello in cui cessano le condizioni. In merito alla ripartizione fra i genitori della detrazione per figli a carico si può osservare che questa non può più essere scelta in base alla maggiore convenienza economica ma, a decorrere dal 2007, la ripartizione deve essere effettuata secondo le nuove regole fissate dalla norma e differenziate a seconda che si tratti di genitori non legalmente ed effettivamente separati o che si tratti di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel primo caso (genitori non legalmente ed effettivamente separati) la detrazione va suddivisa al 50% fra i genitori. Questa regola può essere derogata solo se i genitori si accordano di attribuire la detrazione al 100% al genitore che ha il reddito complessivo più alto. Nel secondo caso invece la detrazione spetta interamente al genitore affidatario (salvo diverso accordo finalizzato anche in questo caso a ripartire la detrazione al 50% o ad attribuirla per intero al genitore con il reddito più elevato). In caso di affidamento congiunto la detrazione va suddivisa al 50% fra i genitori e ancora questa regola può essere derogata solo se i genitori si accordano per attribuirla al genitore con il reddito complessivo più alto. E’ importante ricordare che le regole sopra illustrate valgono esclusivamente per la ripartizione della detrazione per i figli a carico e non anche per la suddivisione fra i genitori degli oneri quali spese mediche, ecc.

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