Credito Iva infrannuale
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° ° è in corso di pubblicazione sulla G.U. il provvedimento relativo all´approvazione del nuovo modello IVA TR, da utilizzare per le richieste di rimborso e utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall´art. 30, comma 3, lett. a), b) e c), con le limitazioni previste dall´art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72.Va evidenziato che a decorrere dal 2007 la possibilità di rimborso/utilizzo in compensazione del credito infrannuale è stata estesa anche alla fattispecie di cui alla lett. e) del citato art. 30, comma 3.La possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 2.582,28, maturato in periodi infrannuali ° (indipendentemente dalla periodicità di liquidazione), è prevista dall´art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 limitatamente ai soggetti che soddisfano, nel singolo trimestre, uno dei requisiti individuati dall´art. 30, comma 3, lett. a), b) c) ed e), con le limitazioni previste dal citato art. 38- bis, comma 2.Le imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 sono state ricomprese tra i soggetti legittimati a richiedere il recupero del credito IVA infrannuale nel rispetto del requisito in esame. Come chiarito dall´Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, le operazioni attive di tali soggetti sono considerate “ad aliquota zero”.Il recupero del credito IVA infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei predetti requisiti può avvenire altresì tramite l´utilizzo in compensazione nel mod.F
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