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marzo 12, 2007

Alcune novità  del mod. 730/2007

Posted in: News

Oggetto: LE PRINCIPALI NOVITà€ DEL MOD. 730/2007

Con il Provvedimento dell´Agenzia delle Entrate 15.1.2007 è stato approvato il mod. 730/2007 relativo ai redditi 2006. Ecco in sintesi le novità  pi๠rilevanti:

SOGGETTI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730- contribuenti che nel 2006 hanno realizzato plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società  residenti in Stati a fiscalità  privilegiata (c.d. “black list”);

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITà€- le comunicazioni di irregolarità , a partire dalle dichiarazioni presentate dall´1.1.2006, indipendentemente dalla richiesta da parte del cliente saranno sempre inviate telematicamente al soggetto che presta l´assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato), il quale ha l´obbligo di informare direttamente il contribuente;

FRONTESPIZIO – a seguito delle novità  in materia di addizionale comunale IRPEF previste dalla Finanziaria 2007 (versamento in acconto e saldo nei termini stabiliti per l´IRPEF), oltre all´indicazione del domicilio fiscale al 31.12.2006 è stata introdotta la nuova sezione “Domicilio Fiscale all´1.1.2007″, da compilare esclusivamente nel caso di trasferimento della residenza in un Comune diverso avvenuta il 2.11.2006 (solo in tale ipotesi, infatti, considerato che l´efficacia della variazione di residenza decorre dal 60°° giorno successivo, i domicilio al 31.12.2006 diverge da quello all´1.1.2007);- la sezione “Domicilio per la notificazione degli atti”, di nuova istituzione, va compilata se il contribuente intende farsi notificare gli atti/avvisi da parte dell´Agenzia delle Entrate ad un domicilio (nello stesso Comune) diverso da quello fiscale.

CODICE CATASTALE E ICI DOVUTA A seguito delle novità  introdotte dal DL n. 223/2006 e dalla Finanziaria 2007 in tema di adempimenti ICI, al fine di consentire all´Ufficio di procedere, in sede di controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, alla verifica della corretta liquidazione dell´ICI versata nel 2006, sono state inserite le due nuove colonne, nelle quali va indicato, per ogni unità  immobiliare posseduta dal contribuente il codice catastale del Comune ove è situata l´unità  immobiliare (desumibile dall´elenco presente in calce all´Appendice)e l´importo complessivo dell´ICI dovuta per il 2006.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Nel quadro C è stato inserito il nuovo rigo C11 “Ritenuta acconto addizionale comunale 2007″, al fine di indicare l´importo dell´addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d´imposta in acconto per il 2007, ai sensi di quanto previsto dalla Finanziaria 2007.L´importo da evidenziare in tale rigo è desumibile dal nuovo punto 7-bis del mod. CUD 2007.ALTRI REDDITIVa innanzitutto segnalato che nell´ambito del quadro D da quest´anno si dovranno indicare, oltre ai redditi di capitale, di lavoro autonomo non abituale e diversi, anche i redditi soggetti a tassazione separata, che fino all´anno scorso erano evidenziati nei righi F9 e F10.

REDDITI DIVERSI Nell´ambito dei redditi diversi le istruzioni specificano, in applicazione della novità  introdotta dall´art. 37, comma 38, DL n. 223/2006, che le cessioni di immobili acquisiti per donazione sono escluse da tassazione se effettuate fino al 3.7.2006 e vanno riportate a rigo D4, indicando a colonna 1 il codice 2, se effettuate dal 4.7.2006 e non sono decorsi pi๠di 5 anni dalla data di acquisto dell´immobile da parte del donante.

ONERI E SPESE “ASSEGNO AL CONIUGE” Per effetto di quanto previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 63) in tema di deduzione dell´assegno periodico corrisposto al coniuge nel caso di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio, o di divorzio, a rigo E22 è previsto l´obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge beneficiario di tali somme.Come desumibile dalle istruzioni, in caso di mancata indicazione del codice fiscale del coniuge, non è possibile usufruire della deduzione dell´importo indicato a colonna 2.”SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO”In seguito alle novità  introdotte dal DL n. 223/2006 in tema di agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stata introdotta la nuova colonna 2 “Periodo 2006″ per distinguere, relativamente alle spese sostenute nel 2006:• con il codice 1, le spese relative a fatture emesse dall´1.1 al 30.9.2006, per le quali la detrazione spetta in misura pari al 41%;• con il codice 2, le spese relative a fatture emesse dall´1.10.2006 o prima dell´1.1.2006, per le quali la detrazione spetta in misura pari al 36%.Le istruzioni specificano che per le spese sostenute dall´1.10.2006 il limite di € 48.000 va riferito solo alla singola unità  immobiliare; pertanto, in caso di pi๠soggetti aventi diritto, il limite va ripartito fra gli stessi.

QUADRO I " ICI La compilazione del nuovo quadro I permette al contribuente di utilizzare i crediti risultanti dalla dichiarazione per il pagamento del debito ICI 2007.A seconda che il contribuente intenda utilizzare l´intero credito derivante dalla dichiarazione ovvero solo una parte dovrà  barrare la casella di campo 1 ovvero indicare a campo 2 l´ammontare che intende destinare alla compensazione.N.B. Nel caso di dichiarazione congiunta, ogni soggetto compila singolarmente il proprio quadro I, in relazione al proprio debito ICI 2007. Non è infatti consentito utilizzare il credito di uno dei coniugi per il pagamento del debito ICI dell´altro.Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento dell´ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca/posta il mod. F24, anche con saldo a zero.A tal fine, nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 il soggetto che presta l´assistenza fiscale deve indicare, oltre all´importo del credito IRPEF, di addizionale regionale e di addizionale comunale, anche i dati necessari per la compilazione del mod. F24 (codice tributo, anno di riferimento, codice regione e codice ente).

LE SCADENZE CONNESSE CON IL MOD. 730/2007 Va innanzitutto ricordato che nell´ambito delle novità  introdotte dal DL n. 223/2006 relativamente ai termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento, per quanto attiene il mod. 730:- il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF/professionista abilitato è stato anticipato al 31.5 (anziché entro il 15.6);- il termine per l´invio telematico delle dichiarazioni da parte dei CAF/professionisti abilitati e dei sostituti d´imposta è stato anticipato al 31.7 (anziché entro il 20.10).


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