Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 26/3/09 diventa operativa, a decorrere dal 28/4/09, ° la possibilità di differire l´esigibilità dell´IVA relativamente alle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.
A CHI SI RIVOLGE LA NORMA
Ammesse all’esigibilità differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (la nuova disposizione non può essere applicata se l´acquirente/committente è un soggetto privato), da parte di soggetti Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato – o, nel caso di inizio attività , prevedano di ° realizzare un volume d’affari non superiore a 200mila euro.
°
COME “DIFFERIRE” L’ESIGIBILITà€ DELL’IVA
La fattura relativa all’operazione per cui si vuole fruire dell’Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l’indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del DL 185/2008.° La mancata annotazione produrrà l’assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie. QUANDO DIVENTA ESIGIBILE L’IVA
L’imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per l’acquirente o committente) all’atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.
Scatta in ogni caso l’obbligo di versamento dell’imposta, a prescindere dall’incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Eccezione alla regola, l’assoggettamento del cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali.QUALI GLI ADEMPIMENTI
Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad adempiere agli obblighi prescritti dal decreto Iva (fatturazione e registrazione). Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell’imposta, l’operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’Iva diviene esigibile (per il pagamento o il trascorrere dell’anno).
SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 200 MILA EURO
L’Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata secondo le regole generali. ° °

