Set27th
Giovedì, Settembre 27th, 2007
Con comunicato stampa del 17 settembre 2007 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’ulteriore differimento al 20 ottobre 2007 del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso forfetario per il recupero dell’IVA non detratta sugli acquisti effettuati dall’1/1/2003 al 13/9/2006.
Il decreto legge 258/2006 ha stabilito che i soggetti interessati possono procedere al recupero dell’IVA solo tramite rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando una delle seguenti modalità:
- istanza di rimborso forfetario (in base a speficiche percentuali di detrazione);
- istanza di rimborso analitico (quando il contribuente ritiene di avere dirittto ad una detrazione superiore a quella forfetaria.
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Set17th
Lunedì, Settembre 17th, 2007
Con un comunicato stampa del 10 settembre 2007 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta rinviando a tempo indeteminato l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’invio telematico dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri per i soggetti tenuti all’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale era stato introdotto dal DL 223/06.
La decorrenza, come previsto dalla Finanziaria 2007, doveva essere individuata progressivamente da un apposito provvedimento.
La citata proroga interessa anche le imprese appartenenti alla “grande distribuzione” ma non coinvolge i soggetti che hanno adottato, dal 2007, il regime IVA della franchigia ex art.32 bis DPR 633/72.
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Set6th
Giovedì, Settembre 6th, 2007
Il D.L. 223/06 ha introdotto, a decorrere dal 2007, un nuovo regime disciplinato dall’art. 32 bis del DPR 633/72 riservato alle persone fisiche esercenti un’attività commerciale o professionale che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro e non hanno effettuato e non prevedono di realizzare cessioni all’esportazione.
Questo nuovo regime si caratterizza da una sostanziale semplificazione degli adempimenti IVA, dal divieto di rivalsa e di detrazione dell’IVA e dall’obbligo di rettifica dell’IVA a credito precedentemente detratta.
Per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti IVA i contribuenti in franchigia sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi come ad esempio la registrazione delle fatture, la presentazione della comunicazione IVA, il pagamento delle imposte attraverso modalità telematiche.
I contribuenti in franchigia sono tenuti alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
Nelle fatture emesse dai contribuenti sottoposti a questo nuovo regime dovrà essere riportata la seguente dicitura: escluso IVA - soggetto operante in regime di franchigia ex art. 32 bis DPR 633/72
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