Nel corso del 2006 la disciplina delle società non operative è stata dapprima oggetto di modifiche da parte del DL n. 223/2006, che ha innalzato le percentuali per l’individuazione del ricavo minimo e le percentuali per il calcolo del reddito minimo e successivamente con il comma 109 della legge n. 296/2006 che ha introdotto ulteriori modifiche consistenti nella riduzione delle percentuali per la determinazione dei ricavi minimi riferite agli immobili uso ufficio (categoria A/10) e a quelli ad uso abitativo acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 esercizi precedenti; inoltre è stata estesa anche all’IRAP la disciplina delle società di comodo. È stata infine introdotta una disciplina finalizzata ad agevolare lo scioglimento o la trasformazione in società semplice per le società risultate non operative nel periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 o per quelle che si trovavano a tale data nel primo periodo d’imposta. Importanti sono inoltre le limitazioni all’utilizzo del credito IVA che sono state inserite. Infatti, per la società non operativa, il credito IVA risultante dalla dichiarazione non può essere rimborsato, né utilizzato in compensazione nel mod. F24.Inoltre qualora la società risulti “non operativa ai fini IVA” per tre periodi d’imposta il credito IVA emergente nella dichiarazione risulta “perso” definitivamente.

