A decorrere dal 2007, per effetto di quanto stabilito dal comma 6, Legge n. 296/2006 la struttura dell´IRPEF incentrata sull´applicazione di deduzioni è stata modificata. Sono state infatti reintrodotte le detrazioni d´imposta per i familiari a carico e per le varie categorie di reddito. All´art. 12 del Tuir viene confermato che per essere qualificato “fiscalmente a carico”, un soggetto non deve possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51. Questo limite di reddito è fissato con riferimento all´intero anno. Viene inoltre confermato che le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni per l´attribuzione fino a quello in cui cessano le condizioni. In merito alla ripartizione fra i genitori della detrazione per figli a carico si può osservare che questa non può pi๠essere scelta in base alla maggiore convenienza economica ma, a decorrere dal 2007, la ripartizione deve essere effettuata secondo le nuove regole fissate dalla norma e differenziate a seconda che si tratti di genitori non legalmente ed effettivamente separati o che si tratti di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel primo caso (genitori non legalmente ed effettivamente separati) la detrazione va suddivisa al 50% fra i genitori. Questa regola può essere derogata solo se i genitori si accordano di attribuire la detrazione al 100% al genitore che ha il reddito complessivo pi๠alto. Nel secondo caso invece la detrazione spetta interamente al genitore affidatario (salvo diverso accordo finalizzato anche in questo caso a ripartire la detrazione al 50% o ad attribuirla per intero al genitore con il reddito pi๠elevato). In caso di affidamento congiunto la detrazione va suddivisa al 50% fra i genitori e ancora questa regola può essere derogata solo se i genitori si accordano per attribuirla al genitore con il reddito complessivo pi๠alto. E´ importante ricordare che le regole sopra illustrate valgono esclusivamente per la ripartizione della detrazione per i figli a carico e non anche per la suddivisione fra i genitori degli oneri quali spese mediche, ecc.

