È in corso di pubblicazione sulla G.U. il provvedimento relativo all’approvazione del nuovo modello IVA TR, da utilizzare per le richieste di rimborso e utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 30, comma 3, lett. a), b) e c), con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72.Va evidenziato che a decorrere dal 2007 la possibilità di rimborso/utilizzo in compensazione del credito infrannuale è stata estesa anche alla fattispecie di cui alla lett. e) del citato art. 30, comma 3.La possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 2.582,28, maturato in periodi infrannuali (indipendentemente dalla periodicità di liquidazione), è prevista dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 limitatamente ai soggetti che soddisfano, nel singolo trimestre, uno dei requisiti individuati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b) c) ed e), con le limitazioni previste dal citato art. 38- bis, comma 2.Le imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 sono state ricomprese tra i soggetti legittimati a richiedere il recupero del credito IVA infrannuale nel rispetto del requisito in esame. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, le operazioni attive di tali soggetti sono considerate “ad aliquota zero”.Il recupero del credito IVA infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei predetti requisiti può avvenire altresì tramite l’utilizzo in compensazione nel mod.F

