Oggetto: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. 730/2007
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15.1.2007 è stato approvato il mod. 730/2007 relativo ai redditi 2006. Ecco in sintesi le novità più rilevanti:
SOGGETTI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730- contribuenti che nel 2006 hanno realizzato plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”);
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ- le comunicazioni di irregolarità, a partire dalle dichiarazioni presentate dall’1.1.2006, indipendentemente dalla richiesta da parte del cliente saranno sempre inviate telematicamente al soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato), il quale ha l’obbligo di informare direttamente il contribuente;
FRONTESPIZIO - a seguito delle novità in materia di addizionale comunale IRPEF previste dalla Finanziaria 2007 (versamento in acconto e saldo nei termini stabiliti per l’IRPEF), oltre all’indicazione del domicilio fiscale al 31.12.2006 è stata introdotta la nuova sezione “Domicilio Fiscale all’1.1.2007”, da compilare esclusivamente nel caso di trasferimento della residenza in un Comune diverso avvenuta il 2.11.2006 (solo in tale ipotesi, infatti, considerato che l’efficacia della variazione di residenza decorre dal 60° giorno successivo, i domicilio al 31.12.2006 diverge da quello all’1.1.2007);- la sezione “Domicilio per la notificazione degli atti”, di nuova istituzione, va compilata se il contribuente intende farsi notificare gli atti/avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un domicilio (nello stesso Comune) diverso da quello fiscale.
CODICE CATASTALE E ICI DOVUTA A seguito delle novità introdotte dal DL n. 223/2006 e dalla Finanziaria 2007 in tema di adempimenti ICI, al fine di consentire all’Ufficio di procedere, in sede di controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, alla verifica della corretta liquidazione dell’ICI versata nel 2006, sono state inserite le due nuove colonne, nelle quali va indicato, per ogni unità immobiliare posseduta dal contribuente il codice catastale del Comune ove è situata l’unità immobiliare (desumibile dall’elenco presente in calce all’Appendice)e l’importo complessivo dell’ICI dovuta per il 2006.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Nel quadro C è stato inserito il nuovo rigo C11 “Ritenuta acconto addizionale comunale 2007”, al fine di indicare l’importo dell’addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta in acconto per il 2007, ai sensi di quanto previsto dalla Finanziaria 2007.L’importo da evidenziare in tale rigo è desumibile dal nuovo punto 7-bis del mod. CUD 2007.ALTRI REDDITIVa innanzitutto segnalato che nell’ambito del quadro D da quest’anno si dovranno indicare, oltre ai redditi di capitale, di lavoro autonomo non abituale e diversi, anche i redditi soggetti a tassazione separata, che fino all’anno scorso erano evidenziati nei righi F9 e F10.
REDDITI DIVERSI Nell’ambito dei redditi diversi le istruzioni specificano, in applicazione della novità introdotta dall’art. 37, comma 38, DL n. 223/2006, che le cessioni di immobili acquisiti per donazione sono escluse da tassazione se effettuate fino al 3.7.2006 e vanno riportate a rigo D4, indicando a colonna 1 il codice 2, se effettuate dal 4.7.2006 e non sono decorsi più di 5 anni dalla data di acquisto dell’immobile da parte del donante.
ONERI E SPESE “ASSEGNO AL CONIUGE” Per effetto di quanto previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 63) in tema di deduzione dell’assegno periodico corrisposto al coniuge nel caso di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio, o di divorzio, a rigo E22 è previsto l’obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge beneficiario di tali somme.Come desumibile dalle istruzioni, in caso di mancata indicazione del codice fiscale del coniuge, non è possibile usufruire della deduzione dell’importo indicato a colonna 2.“SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO”In seguito alle novità introdotte dal DL n. 223/2006 in tema di agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stata introdotta la nuova colonna 2 “Periodo 2006” per distinguere, relativamente alle spese sostenute nel 2006:• con il codice 1, le spese relative a fatture emesse dall’1.1 al 30.9.2006, per le quali la detrazione spetta in misura pari al 41%;• con il codice 2, le spese relative a fatture emesse dall’1.10.2006 o prima dell’1.1.2006, per le quali la detrazione spetta in misura pari al 36%.Le istruzioni specificano che per le spese sostenute dall’1.10.2006 il limite di € 48.000 va riferito solo alla singola unità immobiliare; pertanto, in caso di più soggetti aventi diritto, il limite va ripartito fra gli stessi.
QUADRO I – ICI La compilazione del nuovo quadro I permette al contribuente di utilizzare i crediti risultanti dalla dichiarazione per il pagamento del debito ICI 2007.A seconda che il contribuente intenda utilizzare l’intero credito derivante dalla dichiarazione ovvero solo una parte dovrà barrare la casella di campo 1 ovvero indicare a campo 2 l’ammontare che intende destinare alla compensazione.N.B. Nel caso di dichiarazione congiunta, ogni soggetto compila singolarmente il proprio quadro I, in relazione al proprio debito ICI 2007. Non è infatti consentito utilizzare il credito di uno dei coniugi per il pagamento del debito ICI dell’altro.Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento dell’ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca/posta il mod. F24, anche con saldo a zero.A tal fine, nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve indicare, oltre all’importo del credito IRPEF, di addizionale regionale e di addizionale comunale, anche i dati necessari per la compilazione del mod. F24 (codice tributo, anno di riferimento, codice regione e codice ente).
LE SCADENZE CONNESSE CON IL MOD. 730/2007 Va innanzitutto ricordato che nell’ambito delle novità introdotte dal DL n. 223/2006 relativamente ai termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento, per quanto attiene il mod. 730:- il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF/professionista abilitato è stato anticipato al 31.5 (anziché entro il 15.6);- il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni da parte dei CAF/professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta è stato anticipato al 31.7 (anziché entro il 20.10).

