Mar27th
Martedì, Marzo 27th, 2007
A decorrere dal 2007, per effetto di quanto stabilito dal comma 6, Legge n. 296/2006 la struttura dell’IRPEF incentrata sull’applicazione di deduzioni è stata modificata. Sono state infatti reintrodotte le detrazioni d’imposta per i familiari a carico e per le varie categorie di reddito. All’art. 12 del Tuir viene confermato che per essere qualificato “fiscalmente a carico”, un soggetto non deve possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51. Questo limite di reddito è fissato con riferimento all’intero anno. Viene inoltre confermato che le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni per l’attribuzione fino a quello in cui cessano le condizioni. In merito alla ripartizione fra i genitori della detrazione per figli a carico si può osservare che questa non può più essere scelta in base alla maggiore convenienza economica ma, a decorrere dal 2007, la ripartizione deve essere effettuata secondo le nuove regole fissate dalla norma e differenziate a seconda che si tratti di genitori non legalmente ed effettivamente separati o che si tratti di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel primo caso (genitori non legalmente ed effettivamente separati) la detrazione va suddivisa al 50% fra i genitori. Questa regola può essere derogata solo se i genitori si accordano di attribuire la detrazione al 100% al genitore che ha il reddito complessivo più alto. Nel secondo caso invece la detrazione spetta interamente al genitore affidatario (salvo diverso accordo finalizzato anche in questo caso a ripartire la detrazione al 50% o ad attribuirla per intero al genitore con il reddito più elevato). In caso di affidamento congiunto la detrazione va suddivisa al 50% fra i genitori e ancora questa regola può essere derogata solo se i genitori si accordano per attribuirla al genitore con il reddito complessivo più alto. E’ importante ricordare che le regole sopra illustrate valgono esclusivamente per la ripartizione della detrazione per i figli a carico e non anche per la suddivisione fra i genitori degli oneri quali spese mediche, ecc.
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Mar23rd
Venerdì, Marzo 23rd, 2007
È in corso di pubblicazione sulla G.U. il provvedimento relativo all’approvazione del nuovo modello IVA TR, da utilizzare per le richieste di rimborso e utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 30, comma 3, lett. a), b) e c), con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72.Va evidenziato che a decorrere dal 2007 la possibilità di rimborso/utilizzo in compensazione del credito infrannuale è stata estesa anche alla fattispecie di cui alla lett. e) del citato art. 30, comma 3.La possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 2.582,28, maturato in periodi infrannuali (indipendentemente dalla periodicità di liquidazione), è prevista dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 limitatamente ai soggetti che soddisfano, nel singolo trimestre, uno dei requisiti individuati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b) c) ed e), con le limitazioni previste dal citato art. 38- bis, comma 2.Le imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 sono state ricomprese tra i soggetti legittimati a richiedere il recupero del credito IVA infrannuale nel rispetto del requisito in esame. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, le operazioni attive di tali soggetti sono considerate “ad aliquota zero”.Il recupero del credito IVA infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei predetti requisiti può avvenire altresì tramite l’utilizzo in compensazione nel mod.F 24, a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui lo stesso è maturato.L’importo del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione nel mod. F24 concorre al raggiungimento del limite annuo di € 516.456,90.In aggiunta alla tradizionale consegna diretta all’Ufficio o tramite raccomandata postale, è stata introdotta la possibilità di trasmissione telematica del modello, direttamente o attraverso un intermediario abilitato.Si rammenta che il modello va presentato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
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Mar19th
Lunedì, Marzo 19th, 2007
Il DL n. 223/2006 ha reintrodotto, a decorrere dal 2006, l‘obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti/fornitori.La presentazione degli elenchi, che interessa tutti i titolari di partita IVA, deve essere effettuata entro il 30.4.2007.Ma con un comunicato stampa del 16 marzo 2007 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il differimento del termine al 15.10.2007. Si desume inoltre la previsione di un ulteriore differimento al 15.11.2007 a favore dei contribuenti con un volume d’affari non superiore a quello previsto per l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali.
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Mar19th
Lunedì, Marzo 19th, 2007
Dal comunicato stampa del 15 marzo 2007 dell’Agenzia delle Entrate si evince che, accogliendo le esigenze manifestate dagli enti interessati, un decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, la cui emanazione è attesa a breve , fisserà al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari del “5 per mille”.
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Mar14th
Mercoledì, Marzo 14th, 2007
L’art. 1, comma 1234 della Legge n. 296/2006 ripropone la possibilità, in base alla scelta espressa dal contribuente, di destinare una quota pari al 5‰ dell’IRPEF a determinate associazioni ed enti. Tale scelta potrà essere effettuata nell’ambito del mod. 730/2007 e del modello UNICO/2007. Il contribuente potrà scegliere di destinare la predetta quota pari al 5‰ dell’IRPEF:a) al sostegno di talune organizzazioni operanti nel c.d. “terzo settore”;b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università;c) al finanziamento della ricerca sanitaria.Tra gli enti e le associazioni di cui alla citata lett. a) sono comprese:- le ONLUS;- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, commi da 1 a 4, Legge n. 383/2000. Tali associazioni, per potersi iscrivere nel registro nazionale, devono svolgere l’attività in almeno 5 regioni e in almeno 20 province del territorio nazionale e devono essere costituite ed operanti da almeno 1 anno; - le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97.Per poter beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ i possibili soggetti destinatari devono risultare iscritti negli appositi elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate.In particolare saranno predisposti 3 distinti elenchi: uno per le ONLUS, associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute, uno per gli enti della ricerca scientifica e dell’università ed uno per gli enti della ricerca sanitaria.I soggetti interessati devono presentare entro il 20.3.2007, esclusivamente in via telematica, la domanda di iscrizione, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.Si precisa che la domanda di iscrizione deve essere effettuata anche da parte dei soggetti che risultano iscritti nell’elenco per il 2006.Si evidenzia che sia per l’Agenzia delle Entrate che per i soggetti interessati sono previsti specifici adempimenti entro i seguenti termini: Entro il 23 marzo 2007Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco di tutti i soggetti la cui domanda è stata accettata. Fino al 2 aprile 2007I soggetti interessati possono richiedere alla competente Direzione Generale la correzione di eventuali errori contenuti nell’elenco pubblicato. Entro l’11 aprile 2007Pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet dell’elenco di tutti i soggetti la cui domanda di iscrizione è stata accettata così come risultante dopo le eventuali correzioni. Entro il 30 giugno 2007I legali rappresentanti dei soggetti iscritti in elenco inviano alla competente Direzione Regionale la copia della ricevuta di avvenuto invio telematico della domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti.
Gli enti operanti nei settori della ricerca sanitaria, scientifica e dell’università non devono presentare direttamente nessuna domanda di iscrizione. È cura del Ministero della Salute e del Ministero dell’Università e della Ricerca predisporre ed inviare all’Agenzia delle Entrate la lista dei possibili beneficiari.
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