Oggetto: DIFFERIMENTO IN VISTA PER GLI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI
In vista della scadenza di presentazione degli elenchi dei clienti/fornitori, l’Agenzia delle Entrate sta emanando un apposito Provvedimento finalizzato, tra l’altro, al differimento del termine originario (29.4) in presenza di specifiche condizioni. Inoltre dalla lettura del testo attualmente disponibile (bozza) si riscontra la previsione
dell’esclusione di alcune ipotesi, tra le quali si segnalano i casi di utilizzo del documento riepilogativo e di annotazione delle fatture emesse direttamente nel registro dei corrispettivi. Come noto, il DL n. 223/2006 ha (re)introdotto, a decorrere dal 2006, l’obbligo di presentazione (telematica) degli elenchi dei clienti/fornitori. La presentazione degli elenchi, che interessa tutti i titolari di partita IVA, deve essere effettuata entro il 60° giorno successivo al termine previsto per l’invio della comunicazione dati IVA, vale a dire entro il 30.4.2007 (il 29.4.2007 cade infatti di domenica). In merito a tale adempimento è in corso di emanazione uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate finalizzato all’attuazione operativa dello stesso. In base al testo attualmente disponibile (bozza) si rileva, tra l’altro, la previsione di un differimento del citato termine di presentazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
SITUAZIONE TERMINE DI PRESENTAZIONE
Clienti + fornitori da inviare > 10.000 15.10.2007
Volume d’affari £ € 309,874,14 attività di servizi
2006 £ € 516.456,90 altre attività 5.11.2007
Da quanto sopra consegue che il differimento non è generalizzato e non interessa i soggetti con: numero di clienti e fornitori da inviare £ 10.000 e volume d’affari > € 309,874,14 ovvero € 516.456,90; i quali dovranno effettuare l’invio dell’elenco clienti/fornitori entro il prossimo 30.4.2007.
Il citato Provvedimento prevede che non devono essere ricomprese nell’elenco le operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti) e le importazioni/esportazioni (art. 8, lett. a, b, DPR n. 633/72).
Limitatamente al 2006, inoltre, è prevista l’esclusione dall’elenco per:
- le operazioni con utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96;
- le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.
Quest’ultima ipotesi (se confermata nel testo definitivo) si traduce in un “alleggerimento” dell’adempimento soprattutto per alberghi, ristoranti, distributori di carburante, ecc.
L’argomento sarà comunque oggetto di approfondimenti dopo la definitiva approvazione del provvedimento in esame.

