Oggetto: DIFFERIMENTO IN VISTA PER GLI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI
In vista della scadenza di presentazione degli elenchi dei clienti/fornitori, l’Agenzia delle Entrate sta emanando un apposito Provvedimento finalizzato, tra l´altro, al differimento del termine originario (29.4) in presenza di specifiche condizioni. Inoltre dalla lettura del testo attualmente disponibile (bozza) si riscontra la previsione
dell´esclusione di alcune ipotesi, tra le quali si segnalano i casi di utilizzo del documento riepilogativo e di annotazione delle fatture emesse direttamente nel registro dei corrispettivi. Come noto, il DL n. 223/2006 ha (re)introdotto, a decorrere dal 2006, l’obbligo di presentazione (telematica) degli elenchi dei clienti/fornitori. La presentazione degli elenchi, che interessa tutti i titolari di partita IVA, deve essere effettuata entro il 60°° giorno successivo al termine previsto per l´invio della comunicazione dati IVA, vale a dire entro il 30.4.2007 (il 29.4.2007 cade infatti di domenica). In merito a tale adempimento è in corso di emanazione uno specifico Provvedimento dell´Agenzia delle Entrate finalizzato all´attuazione operativa dello stesso. In base al testo attualmente disponibile (bozza) si rileva, tra l´altro, la previsione di un differimento del citato termine di presentazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
SITUAZIONE TERMINE DI PRESENTAZIONE
Clienti + fornitori da inviare > 10.000 15.10.2007
Volume d´affari °£ € 309,874,14 attività di servizi
2006 °£ € 516.456,90 altre attività 5.11.2007
Da quanto sopra consegue che il differimento non è generalizzato e non interessa i soggetti con:° numero di clienti e fornitori da inviare °£ 10.000 e volume d´affari > € 309,874,14 ovvero € 516.456,90; i quali dovranno effettuare l´invio dell´elenco clienti/fornitori entro il prossimo 30.4.2007.
Il citato Provvedimento prevede che non devono essere ricomprese nell´elenco le operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti) e le importazioni/esportazioni (art. 8, lett. a, b, DPR n. 633/72).
Limitatamente al 2006, inoltre, è prevista l´esclusione dall´elenco per:
- le operazioni con utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, DPR n. 695/96;
- le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.
Quest´ultima ipotesi (se confermata nel testo definitivo) si traduce in un “alleggerimento” dell´adempimento soprattutto per alberghi, ristoranti, distributori di carburante, ecc.
L´argomento sarà comunque oggetto di approfondimenti dopo la definitiva approvazione del provvedimento in esame.

