Apr29th

iva “per cassa”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 26/3/09 diventa operativa, a decorrere dal 28/4/09,  la possibilità di differire l’esigibilità dell’IVA relativamente alle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.

A CHI SI RIVOLGE LA NORMA

Ammesse all’esigibilità differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (la nuova disposizione non può essere applicata se l’acquirente/committente è un soggetto privato), da parte di soggetti Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato - o, nel caso di inizio attività, prevedano di  realizzare un volume d’affari non superiore a 200mila euro.
 
COME “DIFFERIRE” L’ESIGIBILITÀ DELL’IVA

La fattura relativa all’operazione per cui si vuole fruire dell’Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l’indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del DL 185/2008.  La mancata annotazione produrrà l’assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie. QUANDO DIVENTA ESIGIBILE L’IVA

L’imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per l’acquirente o committente) all’atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.
Scatta in ogni caso l’obbligo di versamento dell’imposta, a prescindere dall’incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Eccezione alla regola, l’assoggettamento del cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali.
QUALI GLI ADEMPIMENTI

Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad adempiere agli obblighi prescritti dal decreto Iva (fatturazione e registrazione). Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell’imposta, l’operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’Iva diviene esigibile (per il pagamento o il trascorrere dell’anno).
SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 200 MILA EURO

L’Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata secondo le regole generali.   

 

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